Edifici residenziali e pertinenze
Ai fini dell’applicazione delle diverse agevolazioni fiscali, sono considerate pertinenze gli immobili delle categorie catastali C/2 (cantina o soffitta), C/6 (garage o posto auto) e C/7 (tettoia), nella misura massima di tre pertinenze, di cui al massimo due della stessa categoria. Oltre tale limite, sono soggette all’aliquota fiscale ordinaria.
Abitazione principale
• Aliquota fiscale: 0,4% (art. 9, comma 2 LG 3/2014)
• Esenzione: 900,00 euro (punto 2 della delibera del Consiglio sulle aliquote fiscali)
• Esenzioni aggiuntive in base alla composizione del nucleo familiare: cfr. art. 10 della legge regionale 3/2014
È considerata abitazione principale solo l’unità immobiliare con le relative pertinenze in cui il contribuente e il suo nucleo familiare hanno la residenza permanente e la residenza anagrafica. Il valore catastale dell’abitazione principale e delle pertinenze è tassato con l’aliquota indicata, al netto delle franchigie. Data l’entità della franchigia, salvo pochissime eccezioni, per l’abitazione principale non è dovuta alcuna imposta.
Sono equiparati all’abitazione principale gli alloggi con pertinenze di proprietà di anziani o persone con disabilità in virtù del diritto di proprietà, di usufrutto o di abitazione, che devono trasferire la propria residenza a causa del ricovero permanente in case di riposo o di cura, a condizione che tali immobili non siano dati in locazione (art. 5 LG 3/ö2014).
Alloggi in comodato d’uso (art. 1/a del regolamento)
• Aliquota fiscale: 0,5% (punto 3/a della delibera del Consiglio sulle aliquote fiscali)
Alloggi con pertinenze concesse in uso gratuito a parenti di qualsiasi grado in linea retta o fino al secondo grado in linea collaterale, a condizione che questi abbiano ivi il proprio domicilio anagrafico e la propria residenza abituale.
Appartamenti in affitto (art. 1/b del regolamento)
• Aliquota: 0,5% (punto 3/b della delibera del Consiglio sulle aliquote)
Appartamenti e relative pertinenze affittati in base a un contratto di locazione registrato, a condizione che il locatario vi abbia la propria residenza e la propria dimora abituale.
Affitto di camere private (art. 1/c del regolamento)
• Aliquota: 0,56% (punto 3/b della delibera del Consiglio sulle aliquote)
Immobili utilizzati prevalentemente per la locazione di camere o appartamenti ammobiliati per le vacanze, nonché le relative pertinenze. L’agevolazione fiscale non si applica agli alloggi delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9. Se l’attività non viene esercitata per tutto l’anno, l’aliquota agevolata si applica solo al periodo di esercizio indicato nella dichiarazione presentata al Comune.
Vacanze in agriturismo (art. 9, comma 4, LG 3/2014)
Aliquota fiscale in base ai punti di difficoltà dell’azienda agricola:
• 0 – 39 punti di difficoltà: 0,56%
• 40 – 74 punti di difficoltà: 0,3%
• a partire da 75 punti di difficoltà: esente
Edifici e pertinenze utilizzate per l’attività di «vacanze in agriturismo» ai sensi della LG 7/2008. Se l’attività non viene esercitata per tutto l’anno, l’aliquota agevolata si applica solo al periodo di esercizio indicato nella dichiarazione presentata al Comune.
Alloggi per i dipendenti nel settore agricolo (art. 9, comma 5, LG 3/2014)
• Aliquota fiscale: 0,2%
Ciò vale anche se tali unità immobiliari sono iscritte in una delle categorie del gruppo A, ad eccezione delle categorie A/1, A/7, A/8 e A/9. Un alloggio è considerato un immobile ad uso agricolo per l’intero anno fiscale di riferimento se è abitato esclusivamente dai suddetti lavoratori agricoli per almeno 40 giorni all’anno.
Alloggi di servizio (art. 10, comma 4, LG 3/2014)
• Aliquota ordinaria: 0,76% (punto 1 della delibera del Consiglio sulle aliquote fiscali)
• Esenzione: 900,00 euro (punto 2 della delibera del Consiglio sulle aliquote fiscali)
Alloggi di proprietà di un’impresa, nei quali un titolare dell’impresa o un socio della stessa, insieme al nucleo familiare, ha la residenza anagrafica e la dimora abituale.
Altri immobili e pertinenze (art. 2, comma 2, lettere a-m del regolamento)
• Aliquota ordinaria: 0,76% (Punto 1 della delibera del Consiglio sulle aliquote fiscali)
Alloggi e pertinenze per i quali la legge regionale 3/2014 o il regolamento non prevedono aliquote fiscali agevolate e per i quali sussiste una delle condizioni per la non applicazione dell’aliquota maggiorata ai sensi dell’art. 2, lettere da a) a m) del regolamento.
Alloggi disponibili (art. 2, comma 1 del regolamento)
• Aliquota maggiorata: 1,3% (punto 4 della delibera del Consiglio sulle aliquote fiscali)
Alloggi e pertinenze per i quali la legge regionale n. 3/2014 o il regolamento non prevedono aliquote agevolate e per i quali non sussiste alcuna delle condizioni per la non applicazione dell’aliquota maggiorata ai sensi dell’art. 2 del regolamento.
Immobili non residenziali
Ristorazione, settore alberghiero, artigianato, commercio, attività artigianali, industria
• Aliquota: 0,56% (art. 9, comma 3 della legge regionale 3/2014)
Si applica agli immobili delle categorie catastali C/1, C/3 e D (ad eccezione della categoria D/5 - banche/assicurazioni, soggette all’aliquota ordinaria).
Altri immobili non residenziali:
• Aliquota ordinaria: 0,76% (punto 1 della delibera del Consiglio sulle aliquote fiscali)
Tutti gli immobili che non rientrano in una delle categorie sopra descritte sono tassati con l’aliquota ordinaria.
Terreni edificabili (art. 4, comma 1/d LG 3/2014)
• Aliquota ordinaria: 0,76% (punto 1 della delibera del Consiglio comunale sulle aliquote fiscali)
La base imponibile è costituita dal valore di mercato o dal valore di transizione stabilito con delibera del Consiglio comunale.
È considerato terreno edificabile la superficie che, secondo il piano regolatore comunale definitivamente approvato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed entrato in vigore, o le relative modifiche, può essere destinata all’edificazione, indipendentemente dall’approvazione dei relativi piani esecutivi.
Il valore del terreno edificabile viene utilizzato come base di calcolo dell’imposta anche nei seguenti casi:
• in caso di destinazione edilizia di un terreno;
• in caso di demolizione di un edificio;
• in caso di lavori di recupero ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge provinciale dell’11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.
Gli edifici iscritti nelle categorie catastali F/3 e F/4 sono equiparati al terreno edificabile fino alla loro iscrizione definitiva nel catasto.
Superficie (ad es. giardino) come pertinenziale dell’abitazione: sono considerati parte integrante dell’immobile sia la superficie occupata dall’edificio sia quella degli annessi, purché siano accorpate all’immobile e inclusi nel calcolo del reddito dell’immobile. In assenza di tale accorpamento, la superficie degli annessi è tassata come terreno edificabile.
Disposizioni particolari
Esenzioni fiscali (art. 11 LG 3/2014)
• Immobili di enti pubblici e del settore sanitario (non sono esenti gli alloggi dell’Istituto per l’edilizia residenziale)
• Gli immobili delle categorie catastali da E/1 a E/9 e B/7
• Edifici destinati all’esercizio del culto
• Case di riposo, case di cura e strutture simili
• Immobili ad uso agricolo
• Edifici scolastici e simili
Riduzione del 50% della base imponibile (art. 8, comma 6, LG 3/2014)
• Immobili sottoposti a tutela monumentale
• Immobili dichiarati inabitabili o inutilizzabili (con limitazione a un periodo di 3 anni per gli edifici situati nel centro storico)
Comunicazioni di modifica (art. 6 del regolamento)
Qualsiasi modifica relativa alla situazione patrimoniale, contrattuale, abitativa o familiare che incida sul calcolo dell’imposta dovuta deve essere comunicata al Comune immediatamente dopo il suo verificarsi, affinché quest’ultimo possa elaborare correttamente il calcolo preventivo in vista delle rispettive scadenze.
Se la comunicazione non viene effettuata entro il 30 giugno dell’anno successivo, le agevolazioni fiscali ad essa collegate non vengono più applicate.
In caso di decesso, gli eredi devono chiudere la posizione fiscale del defunto e aprirne una propria.
Tabella riassuntiva aliquote e detrazioni