Imposta municipale immobiliare (IMI)

Tutte le informazioni sul pagamento dell'IMI

Data di pubblicazione:

31/12/2022

Tempo di lettura

9 Minuti

Categorie

Descrizione

Rete Civica dell'Alto Adige - servizio online

Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3

Decreto del Presidente

Delibera relativa alla determinazione delle aliquote fiscali

Delibera relativa alla determinazione del valore delle aree fabbricabili


SCADENZA: 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno


Per cosa è dovuta l'IMI?

L'IMI deve essere pagata per i fabbricati e le aree edificabili.


Per quale periodo di tempo è dovuta l'IMI?

È dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Se il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato l'intero mese.


Chi deve pagare l'IMI?

Entro quando va pagata l'IMI?

La prima rata deve essere versata entro il 16 giugno, la seconda rata entro il 16 dicembre. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. È necessario utilizzare il modulo F24 per il pagamento.

Pagamenti dall'estero: bonifico bancario al conto del comune di Laion IBAN: IT 32 T 08113 58470 000300008206 SWIFT Code: RZSBIT21013

Ravvedimento operoso: Il contribuente che si dimentica di pagare le imposte può regolarizzare la posizione tramite ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997), pagando oltre all'imposta dovuta le sanzioni e gli interessi.


Codici IMI:

Attenzione all'esatto inserimento del codice ente (E420 per il comune di Laion) e dei codici tributo

  • Codice 3980: Abitazione principale con pertinenze
  • Codice 3981: fabbricati rurali strumentali e agriturismo
  • Codice 3982: aree fabbricabili
  • Codice 3983: tutti gli altri fabbricati (eccetto la categoria catastale D)
  • Codice 3984: fabbricati della categoria catastale D
  • Codice 3985: interessi
  • Codice 3986: sanzione

Informazioni dettagliate

Edifici residenziali e pertinenze

Ai fini dell’applicazione delle diverse agevolazioni fiscali, sono considerate pertinenze gli immobili delle categorie catastali C/2 (cantina o soffitta), C/6 (garage o posto auto) e C/7 (tettoia), nella misura massima di tre pertinenze, di cui al massimo due della stessa categoria. Oltre tale limite, sono soggette all’aliquota fiscale ordinaria.

Abitazione principale
    • Aliquota fiscale: 0,4% (art. 9, comma 2 LG 3/2014)
    • Esenzione: 900,00 euro (punto 2 della delibera del Consiglio sulle aliquote fiscali)
    • Esenzioni aggiuntive in base alla composizione del nucleo familiare: cfr. art. 10 della legge regionale 3/2014
È considerata abitazione principale solo l’unità immobiliare con le relative pertinenze in cui il contribuente e il suo nucleo familiare hanno la residenza permanente e la residenza anagrafica. Il valore catastale dell’abitazione principale e delle pertinenze è tassato con l’aliquota indicata, al netto delle franchigie. Data l’entità della franchigia, salvo pochissime eccezioni, per l’abitazione principale non è dovuta alcuna imposta.

Sono equiparati all’abitazione principale gli alloggi con pertinenze di proprietà di anziani o persone con disabilità in virtù del diritto di proprietà, di usufrutto o di abitazione, che devono trasferire la propria residenza a causa del ricovero permanente in case di riposo o di cura, a condizione che tali immobili non siano dati in locazione (art. 5 LG 3/ö2014).

Alloggi in comodato d’uso (art. 1/a del regolamento)
    • Aliquota fiscale: 0,5% (punto 3/a della delibera del Consiglio sulle aliquote fiscali)
Alloggi con pertinenze concesse in uso gratuito a parenti di qualsiasi grado in linea retta o fino al secondo grado in linea collaterale, a condizione che questi abbiano ivi il proprio domicilio anagrafico e la propria residenza abituale.

Appartamenti in affitto (art. 1/b del regolamento)
    • Aliquota: 0,5% (punto 3/b della delibera del Consiglio sulle aliquote)
Appartamenti e relative pertinenze affittati in base a un contratto di locazione registrato, a condizione che il locatario vi abbia la propria residenza e la propria dimora abituale.

Affitto di camere private (art. 1/c del regolamento)
    • Aliquota: 0,56% (punto 3/b della delibera del Consiglio sulle aliquote)
Immobili utilizzati prevalentemente per la locazione di camere o appartamenti ammobiliati per le vacanze, nonché le relative pertinenze. L’agevolazione fiscale non si applica agli alloggi delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9. Se l’attività non viene esercitata per tutto l’anno, l’aliquota agevolata si applica solo al periodo di esercizio indicato nella dichiarazione presentata al Comune.

Vacanze in agriturismo (art. 9, comma 4, LG 3/2014)
Aliquota fiscale in base ai punti di difficoltà dell’azienda agricola:
    • 0 – 39 punti di difficoltà: 0,56%
    • 40 – 74 punti di difficoltà: 0,3%
    • a partire da 75 punti di difficoltà: esente
Edifici e pertinenze utilizzate per l’attività di «vacanze in agriturismo» ai sensi della LG 7/2008. Se l’attività non viene esercitata per tutto l’anno, l’aliquota agevolata si applica solo al periodo di esercizio indicato nella dichiarazione presentata al Comune.

Alloggi per i dipendenti nel settore agricolo (art. 9, comma 5, LG 3/2014)
    • Aliquota fiscale: 0,2%
Ciò vale anche se tali unità immobiliari sono iscritte in una delle categorie del gruppo A, ad eccezione delle categorie A/1, A/7, A/8 e A/9. Un alloggio è considerato un immobile ad uso agricolo per l’intero anno fiscale di riferimento se è abitato esclusivamente dai suddetti lavoratori agricoli per almeno 40 giorni all’anno.

Alloggi di servizio (art. 10, comma 4, LG 3/2014)
    • Aliquota ordinaria: 0,76% (punto 1 della delibera del Consiglio sulle aliquote fiscali)
    • Esenzione: 900,00 euro (punto 2 della delibera del Consiglio sulle aliquote fiscali)
Alloggi di proprietà di un’impresa, nei quali un titolare dell’impresa o un socio della stessa, insieme al nucleo familiare, ha la residenza anagrafica e la dimora abituale.

Altri immobili e pertinenze (art. 2, comma 2, lettere a-m del regolamento)
    • Aliquota ordinaria: 0,76% (Punto 1 della delibera del Consiglio sulle aliquote fiscali)
Alloggi e pertinenze per i quali la legge regionale 3/2014 o il regolamento non prevedono aliquote fiscali agevolate e per i quali sussiste una delle condizioni per la non applicazione dell’aliquota maggiorata ai sensi dell’art. 2, lettere da a) a m) del regolamento.

Alloggi disponibili (art. 2, comma 1 del regolamento)
    • Aliquota maggiorata: 1,3% (punto 4 della delibera del Consiglio sulle aliquote fiscali)
Alloggi e pertinenze per i quali la legge regionale n. 3/2014 o il regolamento non prevedono aliquote agevolate e per i quali non sussiste alcuna delle condizioni per la non applicazione dell’aliquota maggiorata ai sensi dell’art. 2 del regolamento.

Immobili non residenziali

Ristorazione, settore alberghiero, artigianato, commercio, attività artigianali, industria
    • Aliquota: 0,56% (art. 9, comma 3 della legge regionale 3/2014)
Si applica agli immobili delle categorie catastali C/1, C/3 e D (ad eccezione della categoria D/5 - banche/assicurazioni, soggette all’aliquota ordinaria).

Altri immobili non residenziali:
    • Aliquota ordinaria: 0,76% (punto 1 della delibera del Consiglio sulle aliquote fiscali)
Tutti gli immobili che non rientrano in una delle categorie sopra descritte sono tassati con l’aliquota ordinaria.

Terreni edificabili (art. 4, comma 1/d LG 3/2014)


    • Aliquota ordinaria: 0,76% (punto 1 della delibera del Consiglio comunale sulle aliquote fiscali)
La base imponibile è costituita dal valore di mercato o dal valore di transizione stabilito con delibera del Consiglio comunale.
È considerato terreno edificabile la superficie che, secondo il piano regolatore comunale definitivamente approvato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed entrato in vigore, o le relative modifiche, può essere destinata all’edificazione, indipendentemente dall’approvazione dei relativi piani esecutivi.
Il valore del terreno edificabile viene utilizzato come base di calcolo dell’imposta anche nei seguenti casi:
    • in caso di destinazione edilizia di un terreno;
    • in caso di demolizione di un edificio;
    • in caso di lavori di recupero ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge provinciale dell’11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.
Gli edifici iscritti nelle categorie catastali F/3 e F/4 sono equiparati al terreno edificabile fino alla loro iscrizione definitiva nel catasto.

Superficie (ad es. giardino) come pertinenziale dell’abitazione: sono considerati parte integrante dell’immobile sia la superficie occupata dall’edificio sia quella degli annessi, purché siano accorpate all’immobile e inclusi nel calcolo del reddito dell’immobile. In assenza di tale accorpamento, la superficie degli annessi è tassata come terreno edificabile.

Disposizioni particolari

Esenzioni fiscali (art. 11 LG 3/2014)
    • Immobili di enti pubblici e del settore sanitario (non sono esenti gli alloggi dell’Istituto per l’edilizia residenziale)
    • Gli immobili delle categorie catastali da E/1 a E/9 e B/7
    • Edifici destinati all’esercizio del culto
    • Case di riposo, case di cura e strutture simili
    • Immobili ad uso agricolo
    • Edifici scolastici e simili

Riduzione del 50% della base imponibile (art. 8, comma 6, LG 3/2014)
    • Immobili sottoposti a tutela monumentale
    • Immobili dichiarati inabitabili o inutilizzabili (con limitazione a un periodo di 3 anni per gli edifici situati nel centro storico)

Comunicazioni di modifica (art. 6 del regolamento)
Qualsiasi modifica relativa alla situazione patrimoniale, contrattuale, abitativa o familiare che incida sul calcolo dell’imposta dovuta deve essere comunicata al Comune immediatamente dopo il suo verificarsi, affinché quest’ultimo possa elaborare correttamente il calcolo preventivo in vista delle rispettive scadenze.
Se la comunicazione non viene effettuata entro il 30 giugno dell’anno successivo, le agevolazioni fiscali ad essa collegate non vengono più applicate.
In caso di decesso, gli eredi devono chiudere la posizione fiscale del defunto e aprirne una propria.

Tabella riassuntiva aliquote e detrazioni


A cura di

Tributi e imposte

VIA WALTHER VON DER VOGELWEIDE 30/A, 39040 LAION+39 0471 656 459info@laion.eu

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 09/10/2026, 08:34

Esplora la categoria

Avvisi

Bandi di gara, avvisi di concorso e tutte le opportunità per cittadini e imprese.

Notizie

Gli ultimi aggiornamenti sugli avvenimenti e la vita culturale nel Comune.